LA TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA.

“Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrita' fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.” (art. 5 c.c.)

L'articolo 5 del codice civile mira a tutelare l'integrità fisica e vieta qualsiasi atto di disposizione del proprio corpo volto a cagionare danni irreversibili alle proprie capacità fisiche (menomazioni, diminuzione funzionale di un organo) o che sia in contrasto con l'ordinamento giuridico, i principi fondamentali della convivenza civile o i comuni valori morali.

Tuttavia ci possono essere delle eccezioni al divieto sopra enunciato ma dette eccezioni sono sempre circoscritte e sottoposte a precise condizioni.

Tuttavia ci possono essere delle eccezioni al divieto sopra enunciato ma dette eccezioni sono sempre circoscritte e sottoposte a precise condizioni.

È fondamentale ricordare che la violazione dell'articolo 5 c.c. comporta conseguenze molto gravi.

*La legge, pur riconoscendone il valore sociale e morale, stabilisce altresì delle precise condizioni per la validità della donazione:

- La donazione di organi deve essere gratuita.

- È vietata la donazione di organi che possano mettere a rischio la vita o la salute del donatore.

- Il donatore deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere e deve essere opportunamente informato sui rischi della donazione.

 - Prima di procedere alla donazione devono essere effettuati esami per verificare la compatibilità tra donatore e ricevente per escludere trasmissibilità di malattie

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